Codice Terzo settore, ecco cosa cambia con il decreto correttivo

 

È stato approvato nell’ultimo giorno utile, ma il governo chiederà presto una nuova delega per intervenire su molti altri aspetti. Novità positive per il volontariato e sulle esenzioni fiscali, proroga per l’adeguamento degli statuti. CSVnet entra nel Consiglio nazionale terzo settore 

di Lara Esposito

Nell’ultimo giorno utile a disposizione, il governo ha approvato ieri sera il decreto correttivo al Codice del terzo settore (Cts), recependo parte delle osservazioni avanzate dal mondo del terzo settore nelle commissioni parlamentari. Continua così il percorso verso l’attuazione della riforma ma, da quanto trapela, il governo avrebbe intenzione di presentare al Parlamento un nuovo disegno di legge delega per riformulare numerose questioni riguardanti il terzo settore.

Nel testo sono presenti diverse importanti modifiche che riguardano il mondo del volontariato, aspetti giuridici e fiscali. Ecco le principali.

Rappresentanza, CSVnet entra nel Consiglio nazionale 
Tra le novità, l’entrata di CSVnet nel Consiglio nazionale del terzo settore (art. 59 del Cts), così come era stato richiesto in audizione alle commissioni parlamentari dal presidente Stefano Tabò. Il numero dei componenti del Consiglio, quindi, passa da 33 a 37, di cui 3 senza diritto di voto e potrà esprimersi con un parere obbligatorio ma non vincolante anche sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti di terzo settore. Il consiglio è l’organismo di consultazione a livello nazionale ed esprime pareri sugli schemi degli atti normativi e sull’utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore; sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell’attività degli enti del terzo settore; sulle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda effettuate dalle imprese sociali. Inoltre, il Consiglio, è coinvolto anche nelle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo nel Terzo settore (art. 60). “Ci conforta, – ha commentato Tabò in un comunicato stampa, – che siano state comprese le ragioni della nostra proposta: le istituzioni pubbliche hanno l’interesse, ma anche il dovere, di avvalersi di tutte le competenze presenti nel Paese. L’esperienza ventennale dei Centri di servizio al volontariato e la loro funzione, che li pone a contatto quotidiano con il variegato mondo del terzo settore, garantiscono una significativa fonte di informazioni che risulta a disposizione di chi porta la responsabilità delle politiche pubbliche”.

Promozione del volontariato dei lavoratori subordinati
Modifiche anche all’articolo 17 del codice su “Volontariato e attività di volontariato”. In particolare si recupera un’indicazione della ormai abrogata legge quadro sul volontariato, la 266 del 1991, per favorire l’attività volontaria. Per i lavoratori subordinati che vogliano svolgere attività volontaria in un ente del terzo settore, infatti, si ripropone la possibilità di flessibilità oraria o di turnazione, concordata con l’azienda o prevista dagli accordi o dai contratti collettivi.

Si allarga la platea dei potenziali volontari
Si allarga la base di possibili volontari per le associazioni di secondo livello grazie alla modifica all’articolo 32. Come si specifica nel codice, infatti, una Organizzazione di volontariato (Odv) può essere composta da almeno 7 persone fisiche o da altre Odv (almeno 3) ma finora ai volontari associati a quest’ultime non era possibile prestare attività all’organizzazione “madre”. Con la modifica “avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati” questo vincolo viene sciolto e si allarga la platea di potenziali volontari.

Un anno per reintegrare la base associativa
Nei casi di modifiche alla base associativa delle odv, inoltre, si allungano i tempi per adeguarsi alla normativa. Con un comma aggiuntivo al numero 1 del già citato articolo sulle organizzazioni di volontariato, si da tempo un anno alla odv che vede ridotto il numero di associati oltre quello richiesto dalla legge per reintegrarlo, senza essere cancellata dal registro unico nazionale. La proroga vale anche per le associazioni di promozione sociale, così come indicato nelle modifiche all’articolo 11. Nell’eventualità, può anche richiedere di essere inserita in una sezione diversa dello stesso registro. Con la modifica all’articolo 34, inoltre, si allarga ad altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro anche la possibile base associativa delle organizzazioni di volontariato.

Reintegro dell’esenzione dell’imposta di registro per le odv
Una buona notizia per il mondo del volontariato: grazie alle modifiche all’articolo 82, le odv saranno esentate dal pagamento dell’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività, così come era già previsto dalla 266 del 1991.

Sul fronte esenzioni, novità anche per gli enti filantropici con le modifiche all’articolo 28. “Per assicurare uniformità con la disciplina previgente, inoltre, – scrive Gabriele Sepio in un articolo di oggi su Il Sole 24 Ore – alle odv che sceglieranno di entrare nel terzo settore come enti filantropici viene estesa l’esenzione Ires per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale (attualmente prevista per le sole odv e associazioni di promozione sociale). In questo modo l’agevolazione verrà conservata anche per quelle organizzazioni di volontariato che, al fine di dare risalto alla propria natura erogativa, sceglieranno di trasformarsi in enti filantropici, iscrivendosi nella relativa sezione del Registro unico”.

Adeguamento degli statuti, arriva la proroga di 6 mesi
Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno tempo fino ad agosto 2019 (e non fino a febbraio) per adeguare i propri statuti alla richieste del codice (tra cui l’aggiunta della denominazione “ente del Terzo settore o l’acronimo ETS”, la modifica del numero dei soci e la definizione delle aree di intervento). La modifica al comma 2 dell’articolo 101 prevede, inoltre, l’eliminazione della parola “impresa sociale” (ormai subordinata a una specifica legislazione con il decreto 112/2017). La proroga era una delle principali richieste avanzate dal Forum del terzo settore in una lettera aperta inviata al Governo e ai presidenti delle due commissioni parlamentari interessate.

Più spazio alla collaborazione Stato-regioni per la gestione dei fondi

Il decreto prevede che l’atto annuale di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il Fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale (art. 72) sia preceduto dall’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in quanto l’intervento riguarda ambiti di carattere concorrente. In più, gli enti non profit riceveranno il contributo statale per l’acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali (art. 76), anche nel caso di donazione di tali beni alle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato, così come era previsto nella legge 342/2000.

Ripartizione degli Otc
Per quanto riguarda il mondo dei CSV, infine, si aggiunge un nuovo ambito territoriale per gli Otc (Organismi territoriali di controllo dei CSV, art. 65) dedicato esclusivamente al Veneto (nel testo iniziale era insieme al Friuli Venezia Giulia), in considerazione dell’elevato numero di enti di terzo settore presenti. Nella rappresentanza degli ambiti bi-regionali (Piemonte e Val d’Aosta, Trento e Bolzano, Marche e Umbria, Lazione e Abruzzo, Puglia e Basilicata e Campania e Molise), inoltre, i rappresentanti del volontariato dovranno essere espressione uno di ogni territorio regionale o provinciale.

Altre modifiche
Nel decreto sono infine presenti chiarimenti per la gestione delle attività di interesse generale esercitabile dagli enti di terzo settore, tra cui l’inserimento della tutela degli animali, la definizione delle scritture contabili e del bilancio che riguardano le “attività diverse” da quelle generali, sul ruolo degli organi di controllo interno nella gestione dell’accesso al registro nazionale del terzo settore, chiarimenti sulla rendiconto per cassa, titoli di solidarietà, legislazione sul Dopo di Noi. Il decreto contiene, inoltre, una serie di indicazioni per garantire la trasparenza amministrativa sia per gli enti pubblici che per gli enti di terzo settore.

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