Modello Eas: Appuntamento al 2 aprile per comunicare la variazione dei dati 2012

Gli enti non profit soggetti all’obbligo di invio del modello, devono ripresentarlo entro il 31 marzo 2013 (slittato al 2 aprile per le festività pasquali) nel caso in cui siano variati i dati già comunicati (salvo eccezioni).

A tutte le associazioni soggette all’obbligo di presentazione del Modello EAS, ricordiamo che qualora, successivamente al primo invio, siano avvenute variazione dei dati comunicati, occorre ripresentare nuovamente il modello entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui é avvenuta la variazione.
Di conseguenza, scade il 2 aprile 2013 (poiché il 31 marzo e l’1 aprile sono festivi) il termine per presentare il modello EAS con riferimento alla variazione dei dati avvenuti nel 2012 (salvo alcune eccezioni).
L’associazione che non presenta il modello Eas rischia di perdere le agevolazioni fiscali, nonché di essere considerata come un ente commerciale. Attraverso i dati del modello Eas, infatti, l’Amministrazione Finanziaria raccoglie una serie di informazioni, utili anche a pianificare i controlli fiscali.
Riassumiamo le varie scadenze per la presentazione del modello EAS:
– ente di nuova costituzione: entro 60 giorni dalla costituzione
– variazione modello precedente: entro il 31 marzo dell’anno successivo alle modifiche
– perdita dei requisiti sanciti dalla normativa tributaria: entro 60 giorni dalla perdita.
Al riguardo, precisiamo che NON vi é l’obbligo di ripresentazione del modello qualora le variazioni verificatesi si riferiscano ai seguenti punti del modello stesso:
Punto 20 : Importo dei proventi da pubblicità o sponsorizzazione;
Punto 21 : Utilizzo e costo dei messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi;
Punto 23 : Dati relativi all’ammontare delle entrate (media degli ultimi tre esercizi);
Punto 30 : Importo delle erogazioni liberali ricevute;
Punto 31 : Importo dei contributi pubblici ricevuti;
Punto 33 : Numero e giorni delle manifestazioni per raccolta fondi.
Precisiamo, altresì, che non é necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati previsti alle sezioni “Dati relativi all’ente” e “Rappresentante legale” in quanto dette variazioni sono già oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di Partita Iva) e AA7/10 (per i soggetti titolari di partita Iva); comunicazione che, lo ricordiamo, deve essere fatta entro 30 giorni dalla data di variazione attraverso le seguenti modalità: presentazione diretta all’Ufficio, spedizione a mezzo raccomandata, trasmissione in via telematica direttamente (Fisconline) o tramite intermediario abilitato (Entratel).
Ricordiamo infine che la presentazione del modello EAS prevede soggetti obbligati e soggetti esonerati all’invio.
NON DEVONO presentare la comunicazione EAS:
1) Organizzazioni di volontariato di cui alla L.Q. n. 266/1991, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) previsti dall’articolo 6 della stesse Legge, che non svolgono attività commerciali diverse dalle c.d. “attività commerciali e produttive marginali” individuate dal D.M. 25.5.1995.
2) Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI e non esercenti attività commerciale, né decommercializzata..
3) Associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge 16.12.1991, n. 398.
La C.M. 12/E/2009 ha chiarito che le associazioni pro-loco che invece non hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello.
4) Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo n°460 del 1997
5) gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Alcuni soggetti sono ammessi alla compilazione semplificata del modello EAS in quanto la maggior parte delle informazioni fiscali richieste possono essere ottenute ugualmente dalla P.A. e sono:
– le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
– le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n°383 del 2000
– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n°266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
– le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
– le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
– i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n°2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
– le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
– l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
– le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
– le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
– le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.
Infine, vi ricordiamo la Risoluzione n. 110 del 12 dicembre 2012, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i termini ultimi di presentazione del modello EAS e di pagamento della sanzione prevista con lo strumento della “remissione in bonis”.
Le associazioni che non hanno mandato il modello EAS pur avendo questo obbligo e che vogliono regolarizzare la propria posizione, possono inoltrare tardivamente il modello stesso:
– la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile redditi/IVA;
– con il versamento della sanzione di € 258 con il Modello F24, specificando il codice tributo (8114) e l’anno di riferimento per il pagamento.
La risoluzione specifica che se il termine di presentazione dello stesso scade/scadeva il giorno di presentazione del Modello Unico dei redditi o in data successiva, la regolarizzazione può essere effettuata entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi versando una sanzione pari ad €.258, oltre che presentare il Modello Eas.
In particolare le organizzazioni costituite nel 2012 – che non a hanno adempiuto all’EAS entro i 60 giorni dalla loro costituzione – possono accedere alla remissione in bonis entro il 30 settembre 2013.
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