Priorità alle attività ordinarie degli ets alla luce dell'emergenza Covid

Arrivano le proroghe per gli accordi di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. In una nota dell’11 maggio 2020 indirizzata alle amministrazioni regionali, Forum Nazionale del Terzo Settore e CSVnet, la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha indicato le nuove scadenze sugli accordi di programma e la rendicontazione relativi ai finanziamenti dell’Atto di indirizzo (art. 72 e 73 del Codice del terzo settore) alla luce dell’emergenza Covid-19.
Tutta la normativa, infatti, si sta adattando alle indicazioni nazionali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica dettata dal coronavirus, coinvolgendo ogni aspetto dell’organizzazione sociale.
Oltre alle nuove scadenze per le amministrazioni coinvolte, la nota indica nuovi indirizzi sulla programmazione 2019. Le amministrazioni, infatti, potranno decidere di utilizzare le risorse predisposte per finanziare attività che, visto il momento storico, possano rispondere maggiormente alle esigenze e le difficoltà rilevate sul territorio. Il sostegno dovrà, in ogni caso, essere circoscritto alle attività di interesse generale (art. 5 del Codice del terzo settore).
Qual è la vera differenza? Finora le risorse attribuite a Regioni e Province autonome potevano finanziare solo iniziative e progetti di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale nel rispetto degli obiettivi generali nelle aree prioritarie di intervento, delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale, delle linee di attività individuate nel medesimo atto di indirizzo e coincidenti con il catalogo delle attività di interesse generale. Vista l’emergenza, si apre la possibilità di sostenere anche l’attività ordinaria degli enti.
In questo senso, rimangono comunque alcune regole da seguire. Viene esclusa, infatti, ogni forma di finanziamento “statico” degli enti ma è possibile sostenere solo lo svolgimento di specifiche attività. A questa indicazione si aggiunge quella che l’individuazione dei soggetti beneficiari del finanziamento avvenga rispettando i principi di pubblicità, par condicio e predeterminazione dei criteri di concessione.
Sempre nei giorni scorsi, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato altre due note sul tema delle imprese sociali, una sulla perdita volontaria della qualifica impresa sociale e l’altra sulla fusione per incorporazione di cooperative sociali.
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