Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19

Interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria e contrasto alla povertà per gli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione.

(BUR n. 9 del 2 maggio 2013, supplemento straordinario n. 1 del 10 maggio 2013)
Art. 1
(Interventi in materia socio-sanitaria e di contrasto alla povertà)
1.  In conformità agli obiettivi della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” e conformemente alle strategie d’azione Europa 2020, la Regione Calabria compartecipa alla spesa sociale dei comuni calabresi, a partire dagli agglomerati urbani a maggiore concentrazione di popolazione, attraverso:
a)   una programmazione di interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità con particolare riguardo a quelli già garantiti con fondi pubblici;
b)  il pagamento dei debiti su interventi di inclusione sociale, integrazione socio-sanitaria, contrasto alla povertà e sostegno ai servizi sulla disabilità già resi.
2.  Il programma di interventi di cui al comma 1 é predisposto dal Dipartimento competente in materia di Politiche Sociali della Regione Calabria che definisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse, previa concertazione con gli enti interessati.
3.  Per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 1, é autorizzata per l’esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 5.500.000,00 con allocazione alla UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa bilancio 2013.
4.  Per le medesime finalità del comma 1, la Regione Calabria sostiene la spesa delle Aziende Sanitarie destinata al trasporto ambulanziale, previa adozione di un piano predisposto dal Dipartimento competente in materia di Tutela della Salute per i cui oneri é autorizzata per l’esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 600.000,00 con allocazione alla UPB 6.1.06.01 dello stato di previsione della spesa bilancio 2013.
5.  Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, quantificati complessivamente in euro 6.100.000,00, si provvede con le somme relative al maggiore accertamento della tassa dell’esercizio finanziario 2013 all’UPB 1.1.02 dell’entrata del bilancio regionale (capitolo 11020013), ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
6.  La Giunta regionale é autorizzata ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
Art. 2
1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge é pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. é fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
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