Per i volontari nessun obbligo di dare comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

Arrivano nuovi chiarimenti sull’obbligo, a carico dei committenti, di comunicare preventivamente l’avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro stabilito dal decreto fiscale (decreto legge 146 del 2021). Le indicazioni contenute nella nota n. 393 del 1°marzo 2022 dello stesso Ispettorato del Lavoro e condivise con il sono state condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vanno a integrare le faq dello scorso 27 gennaio e interessano anche le organizzazioni non profit e del Terzo settore.
In particolare, una delle questioni riguarda il volontariato:
Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 1, del dlgs n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del dl n. 146/2021 (convertito da legge n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalla legge n. 215/2021, di conversione del dl n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del dpr n. 917/1986 (nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022).
Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.
Di seguito ecco le ulteriori risposte che possono interessare anche le attività delle organizzazioni non profit.
Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del dlgs n. 81/2008?
Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?
Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Ispettorato nazionale del Lavoro del 27 gennaio 2022 (faq n. 5), sono escluse dall’obbligo.
In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, dlgs n. 81/2008?
No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, dl n. 510/1996, come modificato dal dl n. 152/2021 (convertito dalla legge n. 233/2021).
Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del dlgs n. 81/2008?
Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del dlgs n. 81/2008?
No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.
Fonte: Cantiere Terzo Settore

Stampa o condividi